STATUTO ANDID
25 MAGGIO 2018
Titolo I. Costituzione – Sede e durata – Scopi
Art. 1 – Costituzione
L’Associazione Nazionale Diplomati in Dietologia (A.N.D.I.D.) – costituita il giorno 17/05/1985 in Roma, presso lo studio del notaio Maurizio Misurale con repertorio numero 32599 rogito n. 9691 registrato il giorno 21/05/1985 agli atti pubblici di Roma col n. 23132 serie 1 B – a partire dal giorno 5/3/97 ha cambiato la propria denominazione in Associazione Nazionale Dietisti (A.N.D.I.D.); P. I. 07908910016 e CF. 97039990581.
L’Associazione è retta e governata dal presente statuto, che obbliga gli iscritti ad osservarlo e regola i rapporti verso i terzi.
Art. 2 – Sede
L’associazione ha sede in Catania (CT), Piazza Trento n. 2 – C. A. P. 95128 e sede amministrativa nelle città designate dal Consiglio Direttivo.
Art. 3 – Articolazioni territoriali
L’Associazione ha rilevanza di carattere nazionale ed è articolata in Sezioni territoriali su base regionale e nelle province autonome, che perseguono sul territorio di riferimento le finalità di cui al presente Statuto.
Art. 4 – Durata
L’associazione ha durata illimitata.
Art. 5– Scopi
L’associazione non ha finalità di lucro e non ha finalità sindacale.
L’associazione si propone i seguenti scopi che persegue in autonomia, senza alcun condizionamento o interesse economico, imprenditoriale o di altra natura:
a) adoperarsi per il riconoscimento e la tutela della figura professionale del dietista;
b) promuovere l’inserimento della figura professionale del dietista in tutti gli ambiti del Servizio Sanitario Nazionale e in quelli correlati alla nutrizione ed alimentazione in generale;
c) tutelare gli interessi professionali dei dietisti nei loro aspetti formativi, economici, sociali e culturali;
d) promuovere e favorire ogni iniziativa atta a conseguire risultati previdenziali ed assistenziali a favore della categoria;
e) promuovere e mantenere rapporti con organizzazioni similari nazionali ed estere;
f) promuovere e favorire tutte quelle iniziative in campo tecnico, amministrativo e legislativo che interessano la categoria;
g) promuovere la collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
h) organizzare e controllare attività formative teoriche e pratiche di carattere scientifico in materia di nutrizione, alimentazione e dietetica, anche nell’ambito della formazione continua in medicina (ECM) con lo scopo di mantenere elevato il livello qualitativo della professionalità del dietista, per rispondere adeguatamente ai bisogni della popolazione, nonché procedere alla verifica dell’obbligo di formazione continua degli associati anche partecipando agli organismi a ciò preposti;
i) promuovere ogni iniziativa finalizzata alla diffusione delle attività associative, all’aggiornamento culturale, nonchè alla diffusione dell’attività scientifica elaborata mediante pubblicazione sul sito web dell’associazione, costantemente aggiornato, nonché mediante altri mezzi editoriali idonei;
j) promuovere ogni altra iniziativa nell’interesse della categoria anche aderendo a Federazioni nazionali ed internazionali similari;
k) adoperarsi per divenire garante delle verifiche riguardanti la permanenza dei requisiti professionali degli associati, al fine di assicurare la qualità dei servizi e delle prestazioni rese all’utenza;
l) individuare parametri omogenei, validi su tutto il territorio nazionale, per la definizione dei costi minimi delle prestazioni professionali, nell’ottica della tutela professionale e della tutela dell’utenza;
m) promuovere la ricerca, la formazione e l’informazione scientifica in campo sanitario con specifico riferimento alla materia della nutrizione, alimentazione e dietetica;
n) svolgere le attività previste dall’art. 5, comma 1 della legge 8 marzo 2017 n. 24 e quelle affidate da provvedimenti normativi alle associazioni tecnico scientifiche o società scientifiche;
Art. 6 – Soci
L’associazione è composta da soci effettivi e soci onorari, senza limiti di numero.
Art. 7 – Soci effettivi
Sono soci effettivi le persone fisiche che, in possesso dei requisiti di cui all’art. 9, siano stati ammessi a far parte della associazione con delibera del Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione deve essere presentata dall’interessato al Consiglio Direttivo stesso, come pure le dimissioni che devono pervenire almeno un mese prima dello scadere dell’anno solare.
Art. 8– Soci onorari
Sono soci onorari coloro, persone fisiche o giuridiche o Enti, che abbiano mostrato un effettivo interessamento per la categoria, contribuendo alla soluzione di importanti problemi della stessa e/o al progresso dell’associazione.
Essi non sono tenuti a corrispondere le quote di ammissione né quote annuali e non possono rivestire nessuna carica sociale, né hanno diritto al voto.
I soci onorari possono far parte di speciali commissioni, possono rivestire cariche onorifiche senza diritto di voto. Essi vengono nominati dal consiglio direttivo.
Art. 9 – Requisiti
Possono essere ammessi a far parte dell’associazione quali soci effettivi tutti i dietisti in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione all’albo professionale dei dietisti istituito presso l’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
- buona condotta e pieno godimento dei diritti civili;
- svolgimento dell’attività di dietista nelle strutture e nei settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, o in regime libero-professionale, o comunque con attività lavorativa nel settore della nutrizione, alimentazione e dietetica.
d) titolarità, ai sensi di legge, di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile professionale.
Art. 10 – Elenco iscritti
L’associazione custodisce presso la propria sede l’elenco completo dei propri iscritti, procedendo all’aggiornamento ogni anno. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della normativa in materia di privacy.
L’elenco viene pubblicato sul sito dell’associazione ed è consultabile dai soci e da terzi.
Art. 11 - Impegni dei soci
Gli iscritti all’associazione sono soggetti alla disciplina della stessa e si assumono l’obbligo e l’impegno di:
- comportarsi con lealtà nei rapporti reciproci ed esercitare la loro attività con assoluta dignità;
- rispettare il segreto professionale;
- non svolgere azioni contrarie all’associazione;
- procedere all’aggiornamento e alla formazione professionale costante e continua nel rispetto delle normative vigenti in materia, così come previsto anche dal codice deontologico;
- dichiarare la sussistenza di eventuali conflitti di interesse;
- corrispondere all’associazione la quota associativa nella misura determinata dall’assemblea, da versare ogni anno entro il mese di gennaio;
- rispettare il codice di etica professionale approvato dall’ANDID nell’assemblea nazionale;
- essere in regola con le disposizioni in materia di assicurazioni obbligatorie.
Lo status di socio dà diritto a ciascun iscritto a partecipare all’assemblea, frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell’associazione, partecipare alle manifestazioni da essa promosse e fruire di tutti i servizi dalla stessa forniti.
Art. 12 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione e per decesso.
Art. 13 – Intrasmissibilità delle quote
Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio deceduto non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate, né potranno a nessun titolo vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Titolo III. Organi dell’associazione
Art. 14 – Organi
Gli organi dell’Associazione sono:
a) il Presidente;
b) l’Assemblea;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato Scientifico.
Sono organi periferici dell’associazione presso le Sezioni territoriali:
- l’assemblea regionale;
- l’assemblea provinciale;
L’istituzione, le funzioni ed il funzionamento degli organi perifericisono disciplinati con Regolamento organico dell’Associazione.
L’Associazione garantisce a tutti i soci metodi di elezione democratica degli organi, con votazione a scrutinio segreto con durata limitata nel tempo secondo quanto disciplinato nei successivi articoli.
Tutti i componenti degli organi della Associazione devono avere idonei requisiti di moralità, onorabilità, professionalità ed indipendenza.
Tutte le cariche sociali sono svolte nell’esclusivo interesse e a servizio dell’Associazione; è esclusa la percezione di qualsiasi retribuzione, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica.
Art. 15 - Conflitto di interessi
I soci effettivi nonchè coloro che ricoprono cariche sociali non devono avere conflitti di interesse con l’Associazione.
I soci, nel caso in cui insorga un conflitto, sono tenuti a dichiararlo, astenendosi dalla partecipazione, discussione e votazione in Assemblea.
Coloro che ricoprono cariche sociali non devono avere conflitti di interesse nell’esecuzione del loro mandato pena la decadenza della carica. Nel caso in cui, con riferimento ad una specifica deliberazione, insorga un conflitto di interesse, il componente è tenuto a dichiararlo e ad astenersi dalla partecipazione, discussione e votazione.
La violazione di tale obbligo comporta l’irrogazione di sanzione disciplinare.
Art. 16 – Assemblea
L’assemblea ordinaria è costituita dai soci effettivi, in regola con il pagamento delle quote sociali annuali.
La convocazione è fatta a cura del Presidente o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione da effettuarsi per iscritto almeno 15 giorni prima della data fissata, ovvero all’indirizzo di posta elettronica o di telefax che l’associato avrà cura di comunicare preventivamente all’Associazione ovvero con altri mezzi idonei (segnatamente la pubblicazione sul giornale dell’associazione).
La convocazione dovrà contenere:
- l’ordine del giorno;
- la data;
- il luogo e l’ora sia della prima che della seconda convocazione.
Il socio effettivo ha diritto ad un solo voto che può delegare per iscritto ad un altro socio. Il socio delegato non può presentare più di tre deleghe. L’assemblea è l’organo supremo ed ha tutti i poteri deliberativi.
Il voto può anche essere espresso per corrispondenza o con modalità informatica o telematica. Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità che garantiscano l’individuazione dell’identità dell’associato e, nei casi di scrutinio segreto previsti dal presente Statuto, la segretezza del voto.
Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l’anno ed in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o il Consiglio Direttivo o ne venga fatta richiesta da almeno un quinto dei soci.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono prese in prima convocazione con la maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto e, in seconda convocazione con la maggioranza del 50% + 1 dei presenti, in conformità della legge e dello statuto sociale, e obbligano tutti i soci, anche se assenti e dissenzienti.
Sono compiti dell’Assemblea Ordinaria:
a) l’approvazione dell’attività e degli indirizzi dell’associazione;
b) la regolamentazione e le nomine dei rappresentanti a livello regionale e provinciale;
c) l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti, dei Probiviri, con votazione a scrutinio segreto con le modalità indicate nello specifico regolamento elettorale;
d) la determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico;
e) la decisione sui ricorsi avverso l’irrogazione di sanzioni disciplinari comminate dal Collegio dei Probiviri;
f) l’approvazione della tassa di iscrizione e delle quote associative proposte dal Direttivo;
g) l’approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo proposti dal Direttivo entro il primo semestre di ciascun anno;
h) l’approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, dei regolamenti interni necessari;
i) ogni altro oggetto sottoposto dal Consiglio Direttivo al suo esame.
Sono compiti dell’Assemblea straordinaria:
a) le modifiche dello statuto;
b) lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono prese in prima convocazione con la maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto e, in seconda convocazione con la maggioranza del 50% + 1 dei presenti, che comunque devono rappresentare almeno 1/5 degli aventi diritto al voto.
Art. 17 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea tra i soci effettivi che abbiano maturato un’anzianità di iscrizione all’Associazione di almeno 4 anni consecutivi alla data delle elezioni in un numero di componenti variabile da 5 a 15.
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente che è anche presidente dell’associazione, dal Segretario, dal Tesoriere e dai consiglieri ed ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
Non possono ricoprire il ruolo di Presidente, amministratore o promotore dell’associazione soggetti che siano stati condannati con sentenza irrevocabile per fatti attinenti all’attività dell’associazione ovvero alla reclusione per qualunque delitto non colposo; né coloro che versino in una situazione di conflitto di interessi.
I legali rappresentanti devono rendere specifica dichiarazione di autonomia e indipendenza anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
Il Consiglio viene convocato dal presidente con ogni mezzo quando ne ravvisi l’opportunità o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. È presieduto dal presidente o, quando questi ne sia impossibilitato, dal Segretario Nazionale.
Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più consiglieri, e/o a soci effettivi che non siano componenti del Direttivo, compiti e funzioni specifiche per il perseguimento degli scopi previsti dallo statuto. I soggetti delegati, nell’assolvimento dei loro compiti, rispondono alle direttive impartite dal Consiglio e possono essere sollevati dall’incarico in qualsiasi momento.
Il Consiglio Direttivo può avvalersi dell’opera di consulenti esterni per il compimento di attività che richiedano specifiche competenze professionali.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. All’atto delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo è prevista una riserva sino ad un massimo di 2/3 degli eligendi a favore dei componenti in scadenza e ricandidabili.
Il Consiglio Direttivo:
a) provvede all’amministrazione ordinaria dell’associazione;
b) è investito di ogni potere sia deliberativo sia esecutivo in quanto non espressamente attribuito all’assemblea;
c) dirige e sovrintende all’attività dell’associazione;
d) adotta i bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Tesoriere;
e) delibera sulle domande di ammissione degli associandi;
f) delibera sulle dimissioni dei soci pervenute tempestivamente;
g) delibera l’esclusione dei soci per morosità nel pagamento della quota protratta per oltre due anni;
h) nomina il Direttore della Rivista scegliendolo tra i soci anche non componenti del Direttivo;
i) nomina, in presenza dei presupposti di legge (rispettivamente artt. 30-31 codice del Terzo Settore) l’organo di controllo ed il revisore legale dei conti, determinandone il compenso;
l) nomina i componenti del Comitato tecnico Scientifico;
m) può affidare incarichi, anche esterni, per il reperimento di sponsor e per l'organizzazione delle molteplici attività associative (rivista, convegni, congressi, corsi di formazione, ecc.);
n) istituisce commissioni di studio o di lavoro, suddivise per aree tematiche, nominando per ciascuna di esse i componenti, in un numero variabile da 3 a 10. I componenti sono scelti tra professionisti in possesso di comprovata esperienza nello specifico ambito di riferimento. Le commissioni di studio o gruppi di lavoro si occupano della redazione di practice paper, ossia di documenti e strumenti che possano fungere da supporto alla pratica professionale; nonché dell’elaborazione di materiale di comunicazione per la realizzazione di campagne, iniziative ed eventi di ANDID, anche da inserire sul sito web;
o) pubblica sul sito dell’Associazione i documenti di cui all’art. 30 del presente Statuto;
p) compie tutti gli atti attribuitigli dal presente statuto o dall’assemblea.
Le delibere del Consiglio Direttivo richiedono per essere valide la presenza della metà più uno dei consiglieri e sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 18 – Presidente
Il Presidente rappresenta ad ogni effetto l’Associazione. Dirige, coadiuvato dal Segretario, tutte le attività necessarie o opportune per il raggiungimento degli scopi indicati nel presente regolamento in conformità alle direttive dell’Assemblea e ai deliberati del Consiglio Direttivo. Provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo. Promuove l’azione disciplinare nei confronti degli iscritti. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Segretario.
Art. 19 –Segretario
Il Segretario è il diretto collaboratore del Presidente, provvede sotto la sua vigilanza a quanto necessario per l’amministrazione, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione.
In particolare, cura la tenuta regolare dei libri sociali, il rilascio dei certificati e delle altre attestazioni relative agli iscritti.
Art. 20 – Tesoriere
Il Tesoriere svolge mansioni di amministrazione e coordinamento nell’ambito delle direttive a lui impartite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.
Egli inoltre predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo, ai Revisori dei Conti e successivamente all’approvazione dell’assemblea, compie con firma libera tutte le operazioni bancarie operando sui conti correnti intestati all’associazione.
Art. 21 – Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 componenti effettivi e due supplenti, eletti fra i soci effettivi che abbiano maturato un’anzianità di iscrizione all’Associazione di almeno 4 anni consecutivi alla data delle elezioni. I componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una sola volta.
Il Collegio è presieduto dal componente più anziano di età il quale provvede alle convocazioni dell’organo. La carica di revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica.
Il Collegio svolge il controllo contabile sull’amministrazione e tutti gli altri compiti demandati ad esso dalle leggi. Ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare i bilanci annuali ed a redigere una relazione di accompagnamento.
Art. 22 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea fra i soci effettivi che abbiano maturato un’anzianità di iscrizione all’Associazione di almeno 4 anni consecutivi alla data delle elezioni. I componenti restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili per una sola volta. Il Collegio è presieduto dal componente più anziano di età il quale provvede alle convocazioni dell’organo. La carica di proboviro è incompatibile con ogni altra carica sociale. Il Collegio delibera in seduta segreta sulla irrogazione delle sanzioni disciplinari. È giudice di II grado sulle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo in materia di ammissione o esclusione dall’Associazione, a seguito di presentazione di ricorso scritto entro trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Prima dei ogni decisione il Collegio deve convocare gli interessati con contestazione scritta degli eventuali addebiti. Al Collegio possono essere anche sottoposte, per l’amichevole composizione, eventuali controversie tra gli iscritti. In tal caso questi possono richiedere l’applicazione delle norme sull’arbitrario irrituale.
Art. 23 – Sanzioni disciplinari
In caso di accertata violazione degli impegni assunti dall’iscritto ai sensi dell’art. 11 del presente statuto, il Collegio dei Probiviri irroga la sanzione della censura verbale o scritta.
Nei casi di maggiore gravità può decidere l’espulsione dall’Associazione. Dà applicazione, nei casi di accertato conflitto di interesse, alla decadenza dalla carica, oltre all’applicazione della adeguata sanzione disciplinare.
Avverso tali decisioni è ammesso ricorso scritto all’Assemblea, da presentarsi entro trenta giorni al Segretario che provvederà alla convocazione nei successivi novanta giorni.
La gradualità delle sanzioni, in relazione alle violazioni poste in essere, l’autonomia dell'organo preposto alla adozione dei provvedimenti disciplinari, la garanzia del diritto di difesa nel procedimento disciplinare sono regolamentati nel codice deontologico.
Art. 24 Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile da 3 a 7 membri, nominati dal Consiglio Direttivo tra soggetti in possesso di specifica esperienza e competenza nel campo della ricerca scientifica e della formazione in materia di alimentazione, dietetica e nutrizione, comprovata dal curriculum professionale.
Durano in carica 4 anni e possono essere rieletti una sola volta.
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l’anno e svolge le attività di verifica e controllo della qualità della attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
Redige una relazione sulle attività svolte che ha l’obbligo di inviare annualmente al Consiglio Direttivo.
Art. 25 – Modifiche allo statuto e scioglimento
Le modifiche allo statuto possono essere apportate dall’ Assemblea convocata in seduta straordinaria con le maggioranze di cui all’articolo 16.
Le proposte di modifica possono essere formulate dal Consiglio Direttivo, o da almeno 1/10 dei soci ordinari con nota scritta e indirizzata al Presidente. Il Presidente deve includere nell’ordine del giorno dell’assemblea dei soci un punto relativo alle modifiche di statuto e deve comunicare ai soci il testo delle modifiche con le stesse modalità di cui all’ articolo 16.
Titolo IV - Patrimonio sociale ed entrate
Art. 26 – Patrimonio sociale
L’A.N.D.I.D. è un’associazione che non ha fini di lucro; non svolge, né partecipa ad attività imprenditoriali, salvo quelle necessarie per l’attività di formazione continua.
Il patrimonio sociale è formato:
a) dai beni immobili e mobili che per ragioni di acquisto, lascito, donazione o comunque vengano in possesso dell’associazione;
b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo in osservanza alle leggi o alle deliberazioni degli organi dell’associazione;
c) dagli avanzi di amministrazione scaturiti a seguito dell’approvazione dei bilanci consuntivi;
d) qualsiasi contributo e/o liberalità pervenute da enti e/o società operanti nel settore sanitario, che non abbiano una destinazione specifica;
e) qualsiasi contributo e/o liberalità pervenute da privati;
Art. 27 – Entrate
L’associazione trae le risorse per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da entrate che possono essere costituite da:
a) l’ammontare dei contributi, delle quote annuali, dei diritti di segreteria;
b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
c) le somme versate all’associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro motivo;
d) le somme incassate per vendite o cessioni di beni dell’associazione, per speciali servizi resi, per diritti o ritenute varie;
e) contributi ordinari e straordinari dello Stato, delle Regioni e di enti pubblici e privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio sanitario nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati;
f) i corrispettivi derivanti dalle iniziative sociali, dalla prestazione di servizi inerenti la ricerca e la formazione, da qualsiasi prestazione di natura commerciale svolta dalla associazione nell’ambito delle finalità assegnate sia dallo statuto che dalla Legge;
È vietata la distribuzione anche in modo indiretto delle suddette risorse, dei fondi, delle riserve o del capitale, nonché degli utili o avanzi di gestione conseguiti durante la vita dell’associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento dell’associazione l’intero suo patrimonio verrà devoluto ad A.S.A.N.D. (Associazione tecnico scientifica dell’Alimentazione, Nutrizione e Dietetica) o altre associazioni professionali o ad Onlus con fini di pubblica utilità che operano nel campo sanitario.
Art. 28 – Uscite
Costituiscono le spese dell’associazione:
a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, luce, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, rimborsi documentati, ecc.);
b) le spese per l’organizzazione, per attività didattica, di aggiornamento e culturale, per l’assistenza, per la pubblicazione di un notiziario, o di un periodico, degli elaborati scientifici; per la gestione e manutenzione sito internet e per tutte le attività inerenti gli scopi associativi.
c) tutte le altre spese straordinarie che abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione dall’assemblea nazionale.
Art. 29 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario inizia col 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo adotta, su proposta del Tesoriere, il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti ed all’approvazione dell’assemblea dei soci. Il rendiconto e la situazione patrimoniale sottoposti e approvati dall’assemblea nazionale, non potranno più essere in seguito discussi, ma dovranno essere ritenuti validi e definitivi.
Art. 30– Forme di pubblicità
Lo statuto, nonché gli eventuali regolamenti interni, le delibere relative alle elezioni e i nominativi dei titolari delle cariche sociali, i bilanci consuntivi e quelli preventivi, il codice deontologico dell’associazione, l’elenco degli Associati, le risultanza dell’attività scientifica, eventuali incarichi retribuiti, sono pubblicati sul sito internet dell’associazione, e comunque liberamente consultabili a richiesta.
Titolo V - Disposizioni finali e transitorie
Art. 31 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione avviene per volontà dell’assemblea straordinaria espressa con voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
Art. 32 – Controversie
In caso di controversie tra i soci o fra i soci e l’associazione relativamente all’atto costitutivo e/o al presente Statuto, sarà competente un Collegio di 3 arbitri nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, salvo che tali controversie non siano per legge demandate al giudizio dell’autorità giudiziaria.
In caso di mancato accordo la nomina dovrà essere richiesta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede A.N.D.I.D.
Art. 33– Disposizioni generali
Per quanto non è contemplato nel presente statuto provvederanno le norme di legge ed i principi generali del diritto.
Art. 34 – Disposizione transitoria
Fino a quando l’iscrizione all’albo dei dietisti non sarà pienamente operativa, il requisito di cui all’art. 9 lettera a) è sostituito dal seguente:
- possesso di laurea abilitante all’esercizio della professione di dietista, ovvero di titolo equipollente;
Per i possessori di titoli conseguiti in Paesi dell'Unione europea occorre altresì il riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione sanitaria effettuato dal Ministero della salute, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e s.m., recante norme di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Per i cittadini non appartenenti a un Paese dell'Unione europea occorre, altresì, il riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione sanitaria effettuato dal Ministero della salute ai sensi degli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e s.m. e nel rispetto della normativa in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di altre nazionalità nel territorio dello Stato italiano.
Il Presidente Il Segretario
Ersilia Troiano Marco Tonelli